T.A.R. Toscana, Sezione, 16 marzo 2009
Autore: La Redazione - Pubblicato il 5 aprile 2009
[A] Sulla differenza tra gli interventi di “restauro e risanamento conservativo” e la “ristrutturazione edilizia”. [B] Sulla qualificazione dell’intervento consistente nell’apertura di un nuovo vano finestra. [C] Sull’ammissibilità o meno di un motivo di ricorso con il quale i ricorrenti censurano l’amministrazione per non aver adottato una sanzione demolitoria anziché una sanzione pecuniaria. [D] Sull’art. 134, comma 2, della L.R. toscana n. 1/2005 secondo il quale la sanzione pecuniaria deve corrispondere al doppio dell’aumento di valore venale causato dalle opere abusive e sui relativi criteri di calcolo. [E] Sulla possibilità o meno di applicare la sanzione pecuniaria calcolando l’incremento di valore dell’immobile a fronte della realizzazione abusiva di uno scannafosso. [F] Sulla possibilità o meno di presentare l’istanza di accertamento di conformità dopo aver pagato parzialmente la sanzione pecuniaria
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